Art. 6.
(Proventi).

      1. I proventi dell'ALIAT devono bilanciare i costi operativi e i cofinanziamenti erogati per sostenere le iniziative congruenti

 

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con i piani strategici della medesima Agenzia.
      2. L'ALIAT è beneficiaria di un fondo di dotazione di 100 milioni di euro destinato alla costituzione delle sedi operative della medesima Agenzia e dell'Osservatorio logistico di cui all'articolo 4, comma 3, e alla loro prima operatività anche in termini di sostegno a opere infrastrutturali urgenti. Tale investimento iniziale è da reperire attraverso il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) in attuazione del sostegno agli hub interportuali previsti nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 21 dicembre 2001, n. 121.
      3. All'ALIAT è, altresì, attribuita una quota pari al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nelle piattaforme logistiche della macroregione logistica dell'Alto Tirreno, porti, aeroporti, distripark e interporti, da reimpiegare nel cofinanziamento di infrastrutture e di piattaforme logistiche strategiche. Tali somme sono recuperate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in misura quasi decuplicata, attraverso la tassazione sui differenziali dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società connesse allo sviluppo economico indotti dall'ALIAT nel settore delle attività logistiche della macroregione.
      4. L'ALIAT realizza ulteriori proventi attraverso attività retribuite di ricerca e formazione, certificazione di processi e di prodotti, trasferimento di know-how e assistenza tecnica sul territorio nazionale e in Paesi terzi.